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1) Si richiedono i seguenti chiarimenti: a pag. 19 del Disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità economio-finanziaria, è richiesto un fatturato d’impresa minimo medio annuo pari almeno a € 75.000,00, per il triennio 2017/2018/2019, ma, dal momento che la motivazione di tale richiesta “trova giustificazione, in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguati”, va da se che € 75.000,00 annui di fatturato globale su un importo annuo specifico di € 298.059,40 non possa ritenersi congruo e sicuramente non adeguato al livello di capacità organizzativa ed alla struttura aziendale che l’operatore economico deve possedere per essere in grado di eseguire le attività in oggetto, pertanto riteniamo si possa trattare di un refuso e si richiede pertanto di conoscere il valore di fatturato richiesto. Si segnala inoltre un altro refuso riferito al periodo temporale di riferimento per il fatturato, dal momento che il codice degli appalti prevede che le stazioni appaltanti debbano far riferimento per quanto riguarda il fatturato globale, agli ultimi tre esercizi chiusi, quindi il triennio corretto dovrebbe essere 2018-2019-2020. 2) Si segnala inoltre il medesimo refuso tra i requisiti di capacità tecnica, art. 13.1.2 del Disciplinare, in cui viene richiesto un fatturato specifico complessivo per un importo minimo complessivo di € 150.000,00 ma sempre nel medesimo triennio errato, da rettificare in -2018-2019-2020, del resto, anche senza prendere in considerazione il codice, non potrebbe avere alcun fondamento una richiesta di requisiti che prevedesse che un operatore economico che abbia eseguito un’attività analoga in un passato più remoto, possa essere ritenuto dalla SA più adeguato ad eseguire le attività in argomento, di uno che le abbia svolte nell’ultimo triennio. 3) Relativamente invece ai requisiti di idoneità professionale, art. 12.1.2 del disciplinare, segnaliamo nuovamente un probabile refuso, dal momento che la licenza di concessione al trasporto di materiale idonea a trasportare beni di proprietà di terzi, la Federazione Italiana Scherma in questo caso, può essere solo ed esclusivamente per conto terzi e mai per conto proprio, giacché lo stesso consente al titolare della licenza Il trasporto per esigenze proprie e non di terzi. In relazione a tale requisito, inoltre, si chiede conferma che in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, tale requisito debba essere posseduto dalla consorziata che esegue il servizio, indicata quale esecutrice. 4) Per quanto riguarda invece il capitolo 19.2 Offerta Tecnica, Punto A1 non ci risulta ci sia una sezione, in CCIAA delle ditte operanti nel trasporto di materiali tecnici “federali”, si richiede pertanto di indicare il codice ATECO richiesto. Ringraziamo anticipatamente ed in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Domanda del: 07/05/2022 aggiornata il 07/05/2022 -
Quesito n.1 Si precisa che non vi sono refusi.
Quesito n.2 Si precisa che non vi sono refusi.
Quesito n.3 Si precisa che non vi sono refusi. Si ribadisce l’applicazione alla presente procedura delle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Quesito n.4 Il riferimento al Codice ATECO è da intendersi come “codici ATECO” attinenti all’oggetto dell’appalto.