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Chiarimento

  • All'art. 12.1 del Disciplinare di gara si prevede che "I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: [...] 12.1.2 per le Imprese italiane - o straniere con sede secondaria in Italia - possesso di licenza di concessione al trasporto di materiale per conto proprio e/o conto terzi con dotazione di n. 1 automezzo con portata utile di almeno q. 100 per il carico/scarico delle attrezzature schermistiche e munito di sponda idraulica o, alternativamente alla sponda, in possesso di mezzi d’opera (carrelli elevatori, transpallets, muletti)." In considerazione del fatto che il requisito in questione non appare connotato da un'intrinseca natura soggettiva ma bensì afferisce alla capacità tecnica dei concorrenti ed ai mezzi dai medesimi posseduti, si chiede conferma della possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il soddisfacimento del requisito in questione. In subordine, atteso che il requisito in questione interessa non l'oggetto dell'affidamento nella sua interezza bensì le sole prestazioni di movimentazione delle attrezzature tecniche, le quali risultano subappaltabili, si chiede conferma della possibilità di ricorrere al subappalto cosiddetto "necessario" o qualificante, soddisfacendo pertanto il requisito in gara mediante la dichiarazione di voler subappaltare le relative prestazioni. Tale possibilità risulterebbe infatti in linea con i recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, i quali hanno ritenuto possibile ricorrere all'istituto del subappalto "necessario" anche per requisiti per i quali il D.lgs. n. 50/2016 esclude espressamente l'applicazione dell'avvalimento, quale il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Grazie

    Domanda del: 07/05/2022 aggiornata il 07/05/2022
  • Il quesito non è formulato in maniera chiara. Si ribadisce in ogni caso l’applicazione alla presente procedura delle pertinenti disposizioni del Codice dei Contratti pubblici e segnatamente degli artt. 83, 89, 105.

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